Introduzione
Se stai per cedere le quote (o le azioni) della tua filiale messicana, un aspetto delicato che devi affrontare riguarda il rischio di una doppia tassazione sul capital gain.
In questo articolo voglio indicarti quando è possibile evitarlo.
Sono Giovanni Braccini avvocato italiano in Messico. Il mio studio, Braccini&Partners, fornisce assistenza legale, societaria e fiscale sia persone fisiche che società che effettuano operazioni straordinarie in Messico. Se hai bisogno di informazioni contattami cliccando qui.
Nel contesto di operazioni di M&A internazionali, le implicazioni fiscali sono molto delicate. Tra queste, la questione della tassazione del capital gain che si può generare dalla cessione della totalità o di una parte delle quote (o delle azioni) di una filiale estera, è tra le principali.
Società italiana che detiene una filiale messicana
Ovviamente le variabili che si possono presentare sono molteplici ed il buon esito dell’operazione dipende proprio dal corretto inquadramento della specifica situazione concreta.
Tuttavia, analizziamo il generico caso di una società residente in Italia che detiene quote (o azioni) di una filiale messicana; in genere una SA de CV, una S de RL de CV oppure una SAPI de CV. Dopo alcuni anni nel mercato, la società italiana decide, per svariati motivi, che è giunto il momento di cedere le quote (o le azioni) della sua controllata in Messico generando un capital gain.
È possibile evitare di vedersi tassati due volte (in Messico e in Italia) gli utili derivanti dalla suddetta cessione?
Convenzione Italia-Messico per evitare doppie imposizioni
La risposta si trova nella Convenzione stipulata tra l’Italia ed il Messico per evitare doppie imposizioni proprio in materia di imposte sul reddito.
Sebbene, come anticipato sopra, siano molteplici gli aspetti da analizzare per individuarne la corretta applicabilità ad ogni singolo caso concreto, ce n’è uno che è in ogni caso fondamentale in questo contesto.
Faccio riferimento all’articolo 13, secondo comma della Convenzione. Lo riporto di seguito.
“Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni, quote sociali od altri diritti di una società o di altra persona giuridica i cui attivi siano principalmente costituiti, direttamente od indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente o di diritti correlati a tali beni immobili, sono imponibili in questo Stato. A tal fine, non si prendono in considerazione i beni immobili che la detta società o persona giuridica destini alla sua attività industriale, commerciale o agricola, o all’esercizio di una professione indipendente.”
Occhio alla traduzione italiana
In realtà, prima di proseguire nell’analisi, è importante evidenziare come la traduzione italiana del comma sopra riportato non è molto precisa e può trarre in inganno.
Le versioni in spagnolo e in inglese sono più chiare. Infatti, quel “sono imponibili in questo Stato” viene tradotto in “pueden someterse a imposición en este Estado” e “may be taxed in that State”. Il verbo corretto sarebbe dunque “possono” e non “sono”. Quel “sono” sembra quasi ammettere la sola tassazione nello stato della fonte degli utili (nel nostro caso, il Messico).
Dalla lettura del testo in spagnolo o in inglese invece, la parola “possono” chiarisce meglio l’ipotesi della doppia tassazione: gli utili generati dalla cessione delle quote (o azioni) di una società immobiliare messicana “possono” essere sottoposti a tassazione anche in Messico. Ma non si esclude che possano subire una seconda tassazione anche in Italia.
Rischio doppia tassazione solo per le società immobiliari
Il secondo comma dell’articolo 13 della Convenzione Italia-Messico insomma stabilisce che il capital gain ottenuto dalla cessione delle quote (o azioni) di una società immobiliare messicana “possono” subire una doppia tassazione.
E nel caso invece di cessione di quote (o azioni) di una filiale messicana che non sia una società immobiliare? Di una società messicana che svolga attività industriali, produttive o commerciali?
Ecco che in questi casi, è possibile evitare la doppia imposizione. In particolare, nel nostro caso, è possibile evitare la tassazione messicana sul capital gain e sostenere unicamente, eventualmente, quella italiana.
Ciò è possibile sulla base di appigli normativi/interpretativi ricavabili sia dallo stesso articolo 13 che dalla lettura di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Messico con altri paesi.
In primo luogo, infatti è possibile ricavare la possibilità di evitare la doppia tassazione sul capital gain in caso di cessione di azioni (o quote) di società che non sono immobiliari sempre sulla base del secondo comma dell’articolo 13 ma “leggendolo” però per esclusione: se in caso di cessione di azioni (o quote) di società immobiliari la possibilità di doppia tassazione è espressamente prevista, fuori da questa ipotesi è possibile evitarla.
In secondo luogo, sempre l’articolo 13 ma all’ultimo comma stabilisce che “gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nel presente articolo sono imponibili SOLTANTO nello Stato contraente di cui l’alienante è residente”. Ecco che qui viene confermata la lettura a contrario del comma 2.
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Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Messico con altri paesi
In terzo luogo, a suffragio di quanto sopra, aiuta anche la lettura delle Convenzioni per evitare doppie imposizioni che il Messico ha stipulato con altri paesi. Sebbene infatti queste abbiano tutte la stessa matrice nel modello OCSE, non sono tra di loro uguali. Ci sono molte differenze e tra queste anche la disciplina sul trattamento del capital gain in caso di cessione di quote. In altre Convenzioni il Messico ha esteso espressamente la possibilità di una doppia tassazione sul capital gain per la cessione di quote anche per società NON immobiliari.
Con l’Italia, tale estensione non è (ancora) avvenuta e, pertanto, è ancora possibile evitare l’ipotesi di doppia tassazione.
Per farlo e per attuare la Convenzione sarà poi necessario osservare una specifica procedura stabilita dalla normativa fiscale messicana che ricomprende, tra i vari passaggi, anche la necessaria designazione di un rappresentante fiscale in Messico della società italiana cedente.
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